La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando ricorrano casi di rischio per la salute dei lavoratori, la modalità corretta per determinare l’obbliga è di effettuare la valutazione dei rischi, anche se, per esperienza sappiamo che la quasi totalità delle imprese di produzione hanno l’obbligo.
OBBLIGHI DEL MEDICO:
Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia.
Consegna la documentazione sanitaria:
- al Datore Di Lavoro alla cessazione dell’incarico,
- al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.
Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (articolo 38) al Ministero della Salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso, all’attività di informazione e formazione dei lavoratori, alla predisposizione dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Fornisce ai lavoratori le informazioni sugli accertamenti sanitari eseguiti.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Il medico competente può essere:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, ivi comprese quelle costituite su iniziativa delle organizzazioni datoriali, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
La sorveglianza sanitaria NON può essere effettuata:
- in fase preassuntiva (tale obbligo è stato prorogato al 1° gennaio 2009)
- per accertare stati di gravidanza
Per gli apprendisti maggiorenni la visita:
- in assenza di obbligo di sorveglianza sanitaria è preassuntiva ed effettuata presso l’ASL,
- in presenza di obbligo di sorveglianza sanitaria è prevista sia la visita preassuntiva presso ASL (l. 25/55), sia quella preventiva effettuata dal Medico competente.
Per i minori
- adibiti ad attività non soggette all'obbligo di sorveglianza sanitaria è prevista la visita di idoneità presso il un medico del Sistema Sanitario Nazionale;
- adibiti ad attività soggette all'obbligo di sorveglianza sanitaria la visita preventiva è effettuata dal Medico competente.

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