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Sentenze sui sinistri

Sentenza: Assegno al cliente con Cessione del Credito,il giudice in prima udienza condanna in contumacia la compagnia UGF.

Sentenza emessa dal giudice di pace del tribunale di Terracina, sulla quale condanna il gruppo UGF al pagamento di tutte le spese.
La mia è stata una presa di posizione, in quanto la compagnia aveva provveduto ad inviare al mio cliente l'assegno di 2500,00 euro come acconto sulla somma, nonostante avesse sottoscritto il contratto di cessione del credito a mio favore.
Il mio cliente mi faceva recapitare detto assegno, ed io prontamente contattavo la liquidatrice per informarla che non l'avrei incassato, e comunque riferivo che incaricavo un legale per far tutelare le mie ragioni. Presentata la citazione, il giudice in prima udienza condannava in contumacia la compagnia.

Scarica la Sentenza UGF

GdP Bologna sentenza del 22-04-09 - validità della cessione del credito

Nuova vittoria per il riconoscimento della validità della cessione del credito se correttamente applicata.

Sentenza di Bologna - Validità Cessione del Credito

Legittimità cessione del Credito - Sent. III Sez. Corte di Cassazione di Palermo

Un`altra vittoria da parte dell`Avv. Capece e della ANC di Confartigianato. Con l`ordinanza allegata, la terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, facando propria la relazione del Consigliere Dott. Mario Finocchiaro, risolve definitivamente, in senso conforme alla prospettazione dell`Avv. M. Capece, la questione della cedibilità del credito del danneggiato da incidente stradale nei confronti della compagnia di assicurazione.

Una minoranza dei giudici di pace e dei giudici dei tribunali aveva infatti avallato in modo piuttosto acritico una teoria che stava molto a cuore alle compagnie di assicurazione, secondo la quale il credito derivante da sinistro stradale non sarebbe cedibile in quanto spettante al solo danneggiato.

Con l`ordinanza allegata (pag. 7) la Corte ha esplicitamente affermato:"... è palese la manifesta violazione di legge in cui è incorsa la sentenza impugnata allorchè, pur avendo accertato sia la avvenuta comunicazione della cessione del credito, sia l`avvenuta comunicazione della cessione stessa al debitore, ha negato la cedibilità del credito in questione."

E subito dopo, motivando impeccabilmente, in conformità alla tesi sostenuta, ha precisato: "Non solo infatti il credito al risarcimento dei danni da sinistro stradale, e per giunta con riferimento non a danni alla persona ma solo alla vettura, non può qualificarsi strettamente personale, ma deve escludersi che esista una norma di legge che direttamente (o almeno indirettamente) vieti tale possibilità." La Corte ha inoltre definito "assolutamente non pertinente, al fine del decidere" il precedente giurisprudenziale citato nella sentenza del Tribunale di Roma a sostegno della non cedibilità del credito nei confronti dell`assicuratore.

L`ordinanza della Corte ha pertanto cassato la sentenza del Tribunale di Roma, rinviando le parti innanzi a un diverso magistrato dello stesso Tribunale, perchè esamini la controversia in applicazione del seguente principio di diritto: "il danneggiato da un sinistro stradale può cedere - non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi - il proprio credito risarcitorio a un terzo, il quale è legittimato a agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria, per l`accertamento della responsebilità dell`altra parte e per la condanna di questa e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso".
Un`ultima considerazione merita il "rito abbreviato" seguito dalla Corte che ha deciso il ricorso a tempo di record. Infatti il ricorso è stato depositato presso la Corte l`11.06.2008, trattato e deciso nella camera di consiglio del 02.04.2009 (meno di dieci mesi contro gli abituali 4 anni di media).
Questo procedimento, molto innovativo, è stato introdotto dal Decreto Legislativo 02 febbraio 2006 n. 40 che ha previsto la possibilità del rito abbreviato quando il ricorso sia "manifestamente fondato" (art. 375 n. 5 e art. 380 bis c.p.c.), secondo il parere del Giudice Relatore.

Sentenza di Palermo - Legittimità Cessione di Credito

Sentenza 3441/09 Torino: l'indennizzo diretto non è obbligatorio

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

Sez III civile

Nella persona della dr.ssa Laura Ferraro ha pronunciato la seguente SENTENZA

Nella causa R.G. 22833/08 promossa da C… srl in persona del legale rappresante G F, con sede in Grugliasco, elettivamente domiciliata in Torino, corso Tassoni12,pressol’Avv. Massimo Perrini che la rappresenta per delega a margine dell’atto di citazione attrice contro L G e S H convenuti contumaci T Assicurazioni SpA, con sede in Torino, in persona di C dr. P e V dr A, procuratori speciali della mandataria G.B.S. Sp.A., elettivamente domiciliata in Torino, Via Cialdini 15 presso l’avv. Vito Di Luca e l’avv. Giorgio Gianoglio ch ela rappresentano per delega su foglio unito alla comparsa di costituzione convenuta

Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L’attrice: Voglia il Giudice di Pace respinte le avversarie eccezioni, accogliere la domanda di parte attrice e per l’effetto dichiarare tenute e condannare le parti convenutecongiuntamente disgiuntamente e in solido tra loro al risarcimento dei danni nella misura di Euro 3.540,00 o altra ritenuta dovuta o accertata, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dal fatto al saldo. Con il favore delle spese di causa oltre Iva Cpa e 12.50% di rimborso spese generali anche sulle spese successive e tassa di registro. I convenuti: contrariis rejectis. In via preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta e per l’effetto assolverla da ogni avversaria domanda. Con il favore delle spese e onorari di causa. Sentenza n. 3441/09 Depositata il 10.03.2009 In subordine nel merito: Dichiarare la T S.p.A. tenuta a risarcire in tutto in parte i danni subiti dalla C srl nella misura in causa provata con deduzione dell’Iva. Spese compensate.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atti di citazione ritualmente notificati parte attrice adiva il giudizio esponendo quanto segue. Il 17.12.2007 in Rivalta, Interporto Sito il Ford Transit t.ga … della C srl, assicurato dalla F S, condotto dal Sig. G M, era urtato e danneggiato dal Ford Transit t.ga … del sig. L G, assicurato dalla T Ass.ni SpA condotto dal sig. S H che non concedeva la dovuta precedenza e sottoscriveva il modulo CAI assumendosi la responsabilità del sinistro. Vana era la richiesta di risarcimento dei danni inoltrata ad entrambe le compagnie ex art. 145 dlgs 209/2005. Nella prima udienza si costituiva la T SpA sollevando l’eccezione di carenza di legittimazione passiva; era dichiarata la contumacia degli altri convenuti. La causa era rinviata, su istanza delle parti, per consentire a parte attrice di presentare memoria di replica e alla convenuta la memoria di contro replica; quindi era fissata per trattazione l’udienza del 08.01.09 nella quale le parti concordemente chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Ritenuta la causa sufficientemente istruita su base documentale il GdP la rinviava all’udienza del 11.02.09, autorizzando il deposito di note conclusionali e precisate le conclusioni la tratteneva per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della T SpA secondo la convenuta il danneggiato che non intende avvalersi della procedura dell’indennizzo diretto a norma dell’art. 149 dlgs 209/2005 ha la facoltà di agire nei confronti del responsabile ex artt 2043 e 2054 c.c. ma non anche nei confronti della sua assicuratrice. L’eccezione è infondata e deve essere respinta. L’esegesi della lettera dell’art. 149 consente di rilevare quanto segue In presenza delle condizioni di cui all’art. 1(sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per rca) il danneggiato DEVE rivolgere la richiesta di risarcimento alla società garante del suo veicolo. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, e di diniego o mancanza di offerta, il danneggiato PUO’ proporre l’azione diretta di cui all’art. 145 c. 2 nei soli confronti della propria impresa di assicurazioni. Il danneggiato dunque può e non deve proporre l’azione nei confronti della propria assicuratrice. Se decide di avvalersi di tale facoltà, procede nei confronti della sola assicuratrice del proprio veicolo. Se invece decide di avvalersi di altra procedura, dovrà procedere non nei confronti della sola assicuratrice del responsabile del danno, ma anche nei confronti del responsabile. L’art. 15 l. 990/69 è sostitutito infatti dall’art. 144 dlgs 209/2005 intitolato: “Azione diretta del danneggiato” in cui al comma 1° si legge che il danneggiato “ha azione diretta per il risaricmento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile (…)” e si giunge al comma 3° per sentir precisare che “ nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”. Presupposto per la proponibilità dell’azione è l’osservanza di quanto disposto dagli artt. 145 e 148 dlgs 209/2005. In questo caso, l’azione dei confronti della T SpA era preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni e nel rispetto dello spatium deliberandi. Lo spirito che chiaramente informa il Nuovo Codice delle Assicurazioni è di tutelare maggiormente il danneggiato, ritenuto soggetto debole, rispetto alla legislazione precedente. Il doversi rivolgere per la richiesta alla propria assicuratrice è stato introdotto per facilitare l’ottenimento del risarcimento attraverso una società non estranea, contrattualmente legata al richiedente. Ma, per il danneggiato, non sussiste l’obbligo di chiamare in giudizio la propria assicuratrice, e se egli decide di non farlo, non avrebbe senso privarlo della tutela già stabilita dall’art. 18 l 990/69 e prevista oggi dall’art. 144 dlgs 209/2005. Per riassumere. Non essendovi obbligatorietà dell’azione diretta ex art. 149, nulla impedisce al danneggiato che abbia correttamente instaurato la fase stragiudiziale di esperire alternativamente l’azione diretta di carattere generale nei confronti della società assicuratrice del veicolo danneggiante. Questa interpretazione trova conferma nella ordinanza della Corte Costituzionale n. 205/2008 e nelle ancor più recenti ordinaze della Consulta n. 440 e 441 del 23 dicembre 2008. Nel caso specifico, vi è anche un dato di fatto che depone per la legittimità dell’azione intrapresa dalla parte attrice. L’art. 149 dlgs 209/2005 dispone la procedura del risarcimento diretto dei danni in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la rca. La C aveva inviato la richesta di risarcimento alla FS e alla T Ass.ni con raccomandate a.r. in data 19.12.07 ricevute da entrambe il 27.12.07. La F S Assicurazioni con raccomandata a.r. del 23.01.2008 riscontrava la ricezione della richiesta di risarcimento dei danni e comunicava che il “veicolo di controparte non risulta assicurato con la compagnia indicata sul modulo di contestazione amichevole-denuncia di sinistro”. correttamente dunque la parte attrice, in base ai dati in suo possesso, ricavati dal modulo CAI , ha chiamato in giudizio l’impresa di assicurazione del responsabile civile, come stabilisce l’art. 144 dlgs 209/2005, in quanto non era certa la sussistenza delle condizioni di applicabilità dell’art. 149 dlgs 209/2005. Si ricorda qui che, nel caso di procedimento ex art. 149, il comma 6° di tale articolo dispone che l’impresa del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, ferma restando la successiva regolazione dei rapporti tra le imporese medesime; e che in questo caso la T SpA esplicitamente dichiara di non contestare ne l’an ne il quantum debeatur. Si osserva infine che il corrispondere il dovuto risarcimento al danneggiato è obbligo di legge, che si fonda su basilari principi di giustizia e chiama in causa rilevanti considerazioni di ordine sociale ed economico. In questo caso si constata che la F S respingeva la richiesta di indennizzo diretto con l’indicazione di un motivo risultato insussistente, mentre a sua volta la T Assicurazioni SpA sosteneva di non essere passivamente legittimata, mentre si ritiene legittima la sua chiamata in causa, in quanto garante per rca del veicolo del responsabile civile. Per quanto riguarda l’ordinanza n. 2147/08, si richiama la norma ex art. 187 cpc: poiché l’eccezione non verteva sul merito del giudizio, si è ritnuto di non deciderne separatamente, con sentenza parziale, e di continuare la trattazione della causa, per decidere su di essa unitamente al merito e alla attribuzione delle spese legali; l’ordinanza è stata motivata con riferimento sommario alla lettera degli articoli 149 e 144 dlgs 209/2005, spettando alla sentenza la definitiva decisione, supportata dalle relative, indispensabili motivazioni. An debeatur. La convenuta T Assicurazioni SpA non contesta ne l’an ne il quantum debeatur, come si evince dalla comparsa di costituzione e risposta e dalla memoria in causa, e come da essa dichiarato esplicitamente nelle Note difensive conclusionali: “ nulla infine vi è da osservare in punto al merito, non contestandosi ne l’an ne il quantum debeatur.” E’ prodotto il modulo Cai integralmente compilato, coerente in ogni sua parte, e sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti, non contestato, in cui il sig. S si assume la responsabilità del sinistro. Il modulo risponde a tutte le condizioni precisate salla Suprema Corte (Cass. Civ. 13019/06) affinchè le dichiarazioni contenute nella denuncia congiunta di sinistro stradale possano essere presunte legalmente veritiere e possa perciò essere alle stesse conferita l’efficacia probatoria indicata nelle disposizioni normative. In particolare il modulo contiene la descrizione del sinistro, con relativa rappresentazione grafica, che consente di individuare chiaramente la posizione dei mezzi coinvolti al momento dello scontro e la situazione dei luoghi in cui il sinistro si è verificato. Pertanto, a norma dell’art. 143 c. 2 dlgs 209/2005, si deve presumere che l’incidente si sia verificato nelle circostanze e con le modalità e le conseguenze descritte nel modulo CAI. Ne consegue l’accertamento della responsabilità esclusiva, per violazione dell’art. 145 CdS del conducente sig. S nella causazione del sinistro. Nesso di causalità. Il nesso eziologico tra i danni riportati dal mezzo attoreo e il sinistro è dimostrato dal modulo Cai e non è contestato. Quantum debeatur. E’ prodotta la fattura n. 02 del 18.01.2008 intestata alla C srl. Le voci di danno riguardano il cofano anteriore (con precisazione delle parti) come da descrizione nel modulo Cai; l’importo Iva compresa è di € 3.540,00. La somma non è non contestata dalla convenuta, che chiede la detrazione dell’Iva. In proposito di osserva quanto segue. L’esborso per riparazioni è dimostrato dal documento fiscale, in data cronologicamente vicina alla data del sinistro.
In base alla comune esperienza, considerata l’entità dei danni rammostrati dalle prodotte fotografie, si ritiene che la somma recata in fattura sia congrua e proporzionata alle riparazioni effettuate. La parte attrice non chiede il risarcimento del danno da fermo tecnico. L’attore è una società e può portare l’Iva in compensazione. Pertanto dall’importo in fattura deve essere detratto l’ammontare dell’Iva, pari ad € 590,00. Alla C srl spetta in risarcimento l’importo di € 2.950,00. questo importo deve essere rivalutato in base agli indici Istat dalla data del sinistro alla data di deposito della sentenza; per il medesimo periodo, sulla somma ante rivalutazione, devono essere calcolati gli interessi, che si liquidano al tasso legale vigente negli anni di riferimento. Sul complessivo importo (somma rivalutata più gli interessi come sopra indicato) deve essere applicato l’interesse di legge dalla data di deposito della sentenza al pagamento. Spese legali. A norma dell’art. 91 c.p.c. le spese legali della parte attrice vengono poste a carico delle parti convenute e si liquidano come da nota depositata in complessivi € 1.858,00 di cui € 729,00 per diritti € 840,00 per onorari, € 196,13 per spese imponibili, € 93,00 per spese esenti, oltre Iva e Cpa sull’imponibile, oltre € 12,50 % per rimborso forfetario come per legge e tassa di registro. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 cpc.

PQM IL GIUDICE DI PACE DI TORINO
- respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
- accertata e dichiarata la legittimazione passiva di T Assicurazioni SpA in persona di C dr. P e V dr A, procuratori speciali della mandataria G.B.S. Sp.A.,
- accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente di parte convenuta nel sinistro per cui è causa accoglie le domande proposte in giudizio da C srl in persona del legale rappresentante G F e conseguentemente condanna in solido tra loro L G, S H e T Ass.ni Assicurazioni SpA in persona di C dr. P e V dr A, procuratori speciali della mandataria G.B.S. Sp.A., a pagare alla parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 2.950,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato in motivazione; condanna i medesimi convenuti, in solido tra loro, a pagare a C srl in persona del legale rappresentante G F le spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.858,00 per diritti onorari, spese oltre Iva e Cpa sull’immobile, oltre 12,50% per rimborso forfetario come per legge. Con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Torino 6 marzo 2009 Il Giudice di Pace Dr.ssa Laura Ferraro

Sentenza 1688/2010: Rimborso dell’iva e del fermo tecnico anche quando l’auto non viene riparata

Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 1688/2010 secondo la quale, l’assicurato che ha ragione in un incidente deve ottenere il risarcimento comprensivo dell’iva anche quando non ripara l’auto e del fermo tecnico a prescindere dall’utilizzo del mezzo.

Potete scaricare la sentenza cliccando qui

SENTENZA 3247/10 giudice di pace di Torino“INDENNIZZO DIRETTO FACOLTATIVO”

Vi invito a leggere questa Sentenza del Giudice di Pace di Torino che conferma la facoltività dell'Indennizzo Diretto, e' quindi possibile richiedere il risarcimento del danno alla controparte responsabile Civile quando lo ritenete opportuno ,ma soprattutto in presenza di Polizze in forma Specifica.

Il caso risulta essere molto interessante per l'annosa questione della facoltatività della procedura di indennizzo diretto.
Appare, ovviamente condivisibile l'orientamento del GDP di Torino che dichiara inammissibile l'intervento volontario della compagnia gestionaria in una causa promossa, a seguito di un incidente stradale, dal danneggiato nei confronti della compagnia del civile responsabile.
Il giudice Torinese dichiara che da un punto di vista sostanziale e non semplicemente processuale, costituirebbe un assurdo giuridico l'intervento adesivo contro gli interessi del proprio assicurato, giustificabile solo in caso di espromissione del credito risarcitorio previa dichiarazione liberatoria dell'assicuratrice del responsabile civile da parte del danneggiato creditore. Neanche tale intervento potrebbe essere giustificato inquadrandolo nella fattispecie dell'accollo ex art 1273 c.c. dal momento che detto istituto giuridico presuppone un accordo tra il debitore originario ed il terzo a favore del creditore e non contro lo stesso. D'altra parte, non può giustificare l'intervento in esame neanche la c.d. convenzione CARD o altro accordo associativo ANIA (quello messo in piedi per contrastare la sentenza 180 2009 che sanciva la facoltatività della procedura di indennizzo diretto), res inter alios acta, aventi natura privata e di nessun rilievo pubblicistico.

Condividendo a pieno le motivazioni del Giudice ci auguriamo che finalmente si capisca che l'indennizzo diretto non funziona e non può funzionare.

Per scaricare la sentenza cliccate qui

 

Giudice di Pace Pisa, sentenza 04.03.2009

Pubblico la seguente Sentenza del GdP di Pisa che ha statuito come il credito derivante da sinistro stradale sia cedibile e come la cessione di credito legittimi il cessionario in prima persona ad adire le vie giudiziarie per la tutela dei propri diritti.

fonte Altalex

 

Giudice di Pace Trento, sentenza 18.02.2009

Un'altra sentenza favorevole alla "causa" della cessione di credito

Giudice di Pace
Trento

Sentenza 12 - 18 febbraio 2009

fonte Altalex

 

Setenza tariffa oraria carrozziere/nuova tireena

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Sentenza Budrio (BO)

"Legittimazione all'utilizzo della cessione di credito,ad applicare la propria tariffa di mano d'opera e al rimborso dell'auto sostitutiva".

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Manodopera troppo cara? Per il giudice NO!

Giudice di Pace dà ragione alla carrozzeria in contezioso con la compagnia assicurativa.

Lo scorso 7 febbraio il Giudice di Pace di Como, dott. Barbara Capotosto, ha emmesso sentenza in merito al riconoscimento del costo orario della manodopera contestata da una compagnia ad una carrozzeria assiocciata alla CNA di Como. Il giudice ha riconosciuto congruo il costo orario adottato dalla carrozzeria (38 euro) in quanto è stato determinato in seguito ai seguenti parametri:

- Rientra nel ambito delle tariffe depositate dalle assocciazioni di categoria (CNA e APA) in camera di commercio;

- Tiene conto della struttura dell'azienda (adetti, ore lavorate e fatturate, e costi);

- Il costo della manodopera non è supperioe ai prezzi di mercato.

 

Riparare a volte conviene (danno antieconomico)

Una sentenza riconosce il pagamento dell'intero importo fatturato per la riparazione e non il solo valore dell'auto, anche se questo è minore.

Il 18 febbraio sempre un giudice di pace a Como, dott. Antonio Santucci, ha emmesso sentenza in merito a riconoscimento dell'importo della fattura di riparazioni di un veicolo il cui valore era inferiore al costo della riparazione. Nello specifico la compagnia aveva offerto 2700 euro a fronte di un importo fatturato dalla carrozzeria di circa 3800 euro. il giudice, nel riconoscere il diritto al saldo dell'intero importo della fattura, ha deciso sulla base delle seguenti considerazioni:

- Un veicolo, anche se svalutato, può essere riparato;

- Il risarcimento non è in funzione del valore del mezzo ante sinistro;

- E' necessario considerare la possibilità o meno di reperire sul mercato un veicolo con caratteristiche simili;

- E' necessario considerare le spese di bollo, assicurazione, demolizione e nuova immatricolazione;

 


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