Il Datore Di Lavoro può auto-nominarsi o nominare altro soggetto esterno o interno all’azienda.
L’AUTONOMINA è ammessa nelle Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti frequentando corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, e corsi di aggiornamento (anche per autonominati in sanatoria prima del dicembre 1996) secondo i contenuti e le articolazioni definiti mediante Accordo Stato/Regioni.
E’ importante verificare che il soggetto che si autonomina sia, nell’ambito aziendale, il titolare o il legale rappresentante.
Fino alla definizione dell’Accordo sono validi i corsi di formazione fino ad oggi utilizzati (16 ore), che quindi continueranno ad essere idonei
Nel caso in cui il Datore di lavoro, non voglia o non possa autonominarsi RSPP, può nominarne un esterno (es: Consulenti Sicurezza) oppure un dipendente della azienda, in questo caso il soggetto individuato deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e frequentare specifici corsi di formazione (a seconda del tipo di attività aziendale, da un minimo di 64 ore a un massimo di 120 ore).
L’autonomina va inviata per conoscenza al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza utilizzando la modulistica allegata.

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