Informativa Fiscale Federcarrozzieri – estratto dal Decreto CURA ITALIA

  1. Sospensione dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020:
  • Iva;
  • ritenute e addizionali su reddito di lavoro dipendente;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • assicurazioni obbligatorie.

Questa sospensione si applica ai contribuenti che nel 2019 hanno maturato ricavi o compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020.

  1. Sospensione degli adempimenti tributari in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti di cui sopra. Tali adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

Si ricorda, tuttavia, che, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse e consegnate entro il 31 marzo.

  1. Moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari.
    In particolare:
    – le aperture di credito accordate “sino a revoca” e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30.9.2020;
    – i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30.9.2020 sono prorogati fino alla stessa data e alle medesime condizioni;
    – il pagamento delle rate di prestiti o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30.9.2020, è sospeso e il relativo piano di rimborso è rimodulato secondo modalità che garantiscano l’assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti.
    Per beneficiare di tali misure, le imprese devono comunicare tale intenzione alla banca, corredandola con un’autocertificazione relativa al fatto di aver subito, in via temporanea, una carenza di liquidità che sia conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19                                                                                                 
  2. Per la sospensione dei mutui prima casa, prevista per lavoratori dipendenti che hanno subito la riduzione dell’orario di lavoro o la sospensione dello stesso, per gli autonomi e per i liberi professionisti che dichiarino una riduzione di fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019, è necessario presentare un’apposita domanda all’istituto di credito che ha erogato il mutuo.
  1. Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi.

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

  • Cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione
  • Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate
  • Avvisi di addebito emessi dagli Enti Previdenziali
  • Atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
  • Ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli Enti Locali

I versamenti dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30.06.2020

Sono escluse dalla sospensione le rateazioni relative ad avvisi bonari emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli Enti Previdenziali.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

  • La rata della “rottamazione ter” scaduta il 28.02.2020
  • La rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo
  1. Bonus 600 euro partite Iva

E’ riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600,00 euro, relativamente al mese di marzo 2020 per le seguenti categorie di soggetti:

– liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.2.2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – Assicurazione generale obbligatoria INPS (ossia artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS;
– lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 ed il 17.3.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;
– operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

COME FARE DOMANDA

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche

Questi sono i primi chiarimenti forniti dall’INPS nella tarda serata di ieri, inoltre sempre in data di ieri l’Istituto Nazionale di Previdenza ha precisato che è esclusa la possibilità che tale richiesta possa essere fatta tramite un c.d. “click day”.

Suggeriamo di dotarsi comunque di PIN INPS Dispositivo, in attesa di nuovi chiarimenti da parte dell’Istituto.

  1. E’ riconosciuto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000,00 euro.
    Il credito d’imposta è comunque riconosciuto nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
    Con DM di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
  1. E’ riconosciuto un credito d’imposta per botteghe e negozi ai soggetti esercenti attività d’impresa nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta non si applica alle attività di commercio al dettaglio che restano aperti.
  1. Sono deducibili, per i soggetti titolati di reddito d’impresa, le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 in favore:
  • dello Stato
  • delle Regioni
  • degli enti locali territoriali
  • di enti o istituzioni pubbliche
  • da fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

La norma non prevede limiti alla deducibilità di queste liberalità. Ai fini dell’IRAP tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

Sono altresì detraibili, le medesime erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e enti non commerciali nella misura del 30% dell’erogazione liberale in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020. La detrazione non può superare i 30.000,00 euro.

Sia ai fini della detrazione dall’imposta lorda che della deduzione dal reddito d’impresa, la valorizzazione delle erogazioni in natura avviene in base agli art. 3 e 4 del DM 28.11.2019.

Segreteria Federcarrozzieri

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Dott.ssa Elisa Pugliese – Dott. Cristian Zini

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